STATUTO

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA E SCIENTIFICA

   NUOVO STATUTO

Articolo 1

(Denominazione – Sede)

  1. È costituita dai Consigli Nazionali degli Ordini, delle Federazioni e dei Collegi delle professioni regolamentate delle aree tecniche e scientifiche, un’associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata: “Rete Nazionale delle Professioni dell’Area Tecnica e Scientifica”, o più brevemente “RETE PROFESSIONI TECNICHE”.
  2. L’associazione ha sede in Roma.
  3. Possono associarsi – con le modalità previste dal presente statuto – i Consigli e Federazioni nazionali, di Ordini e Collegi professionali dell’area tecnica e scientifica che condividano le finalità associative.
  4. L’Assemblea ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni o rappresentanze e di sopprimerli, in base al bilancio approvato dell’Associazione e senza apportare modifiche o variazioni di bilancio per tale specifica voce.

Articolo 2

(Durata)

  1. La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2100, salve eventuali proroghe o scioglimento anticipato deliberati dall’Assemblea straordinaria con le modalità indicate dall’art. 8.

Articolo 3

(Scopo e oggetto)

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità agli interessi comuni alle professioni dell’area tecnica e scientifica, oltre che nel rispetto dell’autonomia di rappresentanza, decisionale e operativa dei relativi Consigli e Federazioni Nazionali sui profili di specifica competenza, si propone le seguenti finalità:
  2. a) coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano;
  3. b) promuovere e incentivare l’utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell’intero territorio nazionale, affinché le attività riconducibili alle professioni dell’area tecnica e scientifica siano coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e della bioeconomia;
  4. c) promuovere l’integrazione delle professioni dell’area tecnica e scientifica nella società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze;
  5. d) elaborare principi etici e deontologici comuni, rimanendo salvi ed efficaci i codici deontologici dei relativi Consigli e Federazioni Nazionali;
  6. e) promuovere politiche globali riguardanti le costruzioni, l’ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali, i rischi, la sicurezza, l’agricoltura, l’alimentazione;
  7. f) promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l’aggiornamento continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico;
  8. g) promuovere la regolazione ed autoregolamentazione delle competenze professionali anche mediante un tavolo permanente di concertazione e arbitrato;
  9. h) rappresentare, per competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti del presente Statuto, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all’area tecnica scientifica;
  10. i) rappresentare innanzi a tutte le sedi giurisdizionali, gli interessi ed i diritti degli associati e dei liberi professionisti in generale, previa espressa delibera dell’Assemblea assunta all’unanimità;
  11. j) organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere e diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche dei diversi settori di competenza;
  12. k) creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le professioni dell’area tecnica e scientifica e tra queste e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento dei Centri studi e commissioni ad hoc per tematiche di interesse comune, ed eventualmente con la costituzione di un Centro Studi comune;
  13. l) promuovere, anche a livello legislativo, l’innovazione della normativa del settore;
  14. L’Associazione può promuovere o riconoscere articolazioni locali e regionali, da disciplinare con apposito regolamento, aderire ad altre associazioni o enti, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe a quelle indicate al comma precedente, da disciplinare con apposito regolamento.
  15. L’Associazione può promuovere, coinvolgendo anche altri soggetti istituzionali tra cui le Casse di previdenza dei rispettivi Ordini e Collegi professionali e dei soggetti di cui al comma 2, la costituzione di fondazioni o altri soggetti giuridici per finalità di studio, formazione, ricerca e diffusione del patrimonio culturale delle professioni tecniche e scientifiche, con delibera assunta all’unanimità;

Articolo 4

(Associati)

  1. L’Associazione è costituita dai Consigli e dalle Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni dell’area tecnica e scientifica aderenti.
  2. I Consigli e le Federazioni Nazionali associati sono tenuti a rendere noti all’Associazione gli indirizzi ai quali è ispirata la propria attività, qualora essa si riferisca a fatti di interesse comune alle professioni dell’area tecnica e scientifica e sia pertanto di interesse associativo.
  3. Gli Associati hanno l’obbligo di osservare il presente statuto.
  4. Le domande di ammissione di nuovi Associati sono indirizzate al Coordinatore. L’ammissione è deliberata dall’Assemblea.
  5. Il rapporto associativo decorre, agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta l’ammissione.
  6. Ogni Associato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare mediante mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento al Coordinatore dell’Associazione. Il recesso dell’Associato ha effetto con la fine dell’anno solare in corso, se comunicato almeno tre mesi prima o, in caso contrario, con la fine dell’anno solare successivo.
  7. L’esclusione degli Associati può essere deliberata dall’ Assemblea per gravi motivi. In particolare, costituiscono gravi motivi di esclusione: qualsiasi grave violazione del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione e degli obblighi che ne scaturiscono; il perseguimento di interessi in conflitto con le finalità o gli interessi della Associazione; gravi inadempimenti degli obblighi contributivi.
  8. L’Associato oggetto del procedimento di esclusione ha diritto di essere ascoltato dall’Assemblea e di produrre memorie e documenti che l’Assemblea stessa ha l’obbligo di valutare. L’Associazione ha l’obbligo di concedere all’associato, oggetto del procedimento di esclusione almeno 15 gg per produrre atti, memorie e documenti a propria difesa. L’esclusione, disposta con atto motivato anche alla luce delle difese, delle memorie e delle documentazioni prodotte dall’interessato, deve essere comunicata all’Associato, dal Coordinatore dell’Associazione mediante mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. L’esclusione ha effetto, per l’associazione, dalla data di invio e, per l’escluso, dalla ricezione.
  9. L’Associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune, conservando l’obbligo di versare le quote contributive maturate fino al giorno del recesso o dell’esclusione.
  10. La qualità di Associato non è trasmissibile.

Articolo 5

(Organi)

  1. Sono organi della Associazione:
  2. a) l’Assemblea;
  3. b) il Coordinatore;
  4. c) i Referenti di Area tematica;
  5. d) il Segretario-Tesoriere;
  6. e) il Revisore dei conti;
  7. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico, nelle modalità stabilite con regolamento approvato dall’Assemblea. La partecipazione alle Assemblee degli Associati non dà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 6

(Assemblea)

  1. L’Assemblea è costituita dai Presidenti dei Consigli e delle Federazioni Nazionali degli Ordini e Collegi Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi o da un loro rispettivo delegato e da un ulteriore rappresentante per ciascun componente. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto che può essere espresso dal Presidente del Consiglio o della Federazione Nazionale associata, o dal relativo delegato; l’ulteriore rappresentante non ha diritto di voto.
  2. L’Assemblea è convocata, presso la sede della Associazione o in altro luogo, dal Coordinatore, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati con indicazione degli argomenti da trattare, nonché in ogni altro caso previsto dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da inviare agli Associati con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea, salvo casi di urgenza. In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea.
  3. Nell’avviso di convocazione sono riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa. Nell’avviso è indicata anche la data dell’eventuale seconda convocazione.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Referente di Area tematica più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea è presieduta da un altro Referente di Area tematica. Se anche quest’ultimo è assente o impedito, l’Assemblea nomina essa stessa il proprio Coordinatore.
  5. Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale, con l’eventuale assistenza di un incaricato, che è sottoscritto dal Coordinatore dell’Assemblea e dal Segretario-Tesoriere.
  6. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 7

(Assemblea ordinaria)

  1. L’Assemblea ordinaria:
  2. a) approva, entro il termine di cui al successivo comma 2, il bilancio preventivo annuale, redatto dal Coordinatore e dal Segretario -Tesoriere;
  3. b) approva, entro il termine di cui al successivo comma 2, il bilancio consuntivo e l’ammontare dei contributi ordinari dovuti all’Associazione dagli Associati;
  4. d) delibera in merito agli indirizzi strategici dell’Associazione, all’adesione agli enti e soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3;
  5. e) elegge il Coordinatore;
  6. f) elegge il Segretario-Tesoriere;
  7. g) definisce le Aree tematiche;
  8. h) elegge i Referenti di Area tematica;
  9. i) nomina il Revisore dei conti;
  10. j) delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli Associati;
  11. k) nell’ambito degli scopi fissati dal presente Statuto, indica le direttive dell’attività dell’Associazione e ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
  12. l) delibera sulle materie di sua competenza e ratifica, ove ritenuto necessario od utile, le decisioni assunte dal Coordinatore discusse ed approvate in Assemblea;
  13. m) dispone, con le modalità ritenute più opportune, condizioni e modalità di versamento dei contributi sociali, secondo apposito regolamento approvato all’unanimità.
  14. n) approva il bilancio consuntivo entro 180 gg dalla relativa chiusura e dispone le modalità di utilizzo di eventuali residui.
  15. o) adotta uno o più regolamenti relativi alla costituzione degli organismi di riferimento territoriale o, se necessario, circa altri aspetti dell’attività dell’Associazione, ivi compreso le regole elettorali.
  16. l’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Coordinatore almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’anno solare, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente redatto dal Coordinatore e dal Segretario – Tesoriere. L’Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata dal Coordinatore entro il 31 ottobre dell’anno solare per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.
  17. Ai fini dell’elezione delle cariche, i candidati dovranno comunicare la loro disponibilità alla segreteria entro sette giorni dalla data dell’Assemblea elettiva, indicando la carica alla quale chiedono di essere eletti.

Articolo 8

(Assemblea straordinaria)

  1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla proroga e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.

Articolo 9

(Voti – Costituzione dell’Assemblea – Validità delle deliberazioni)

  1. Ciascun Associato ha diritto di esprimere in Assemblea un solo voto.
  2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.
  4. Le votazioni, sia in sede di Assemblea ordinaria che di Assemblea straordinaria, si fanno normalmente per alzata di mano, sempreché l’Assemblea a semplice maggioranza non disponga diversamente, con decisione da prendersi per alzata di mano.
  5. La video/audio conferenza deve comunque esser tale da consentire il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In particolare, è necessario che:

– sia consentito al Coordinatore ovvero al segretario, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

– vengano indicati, dai destinatari dell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, attestandone l’idoneità. In ogni caso l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Coordinatore (o chi ne fa le veci) e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

 (Coordinatore e altre cariche)

  1. Le cariche previste dall’art. 5 che precede sono elettive. Vengono assegnate dall’Assemblea tra i propri componenti (i.e. Presidenti e Rappresentanti). Le cariche elettive hanno una durata di 3 anni. Gli eletti decadono dalla carica prima della scadenza se per qualsiasi causa viene meno il loro diritto di partecipazione all’Assemblea. Il Coordinatore è il legale rappresentante dell’Associazione, esprime all’esterno la volontà, la posizione e il pensiero dell’Associazione. I limiti dei poteri delle cariche elettive sono decisi dall’Assemblea all’atto della relativa nomina. Le cariche vengono elette a maggioranza dei presenti salvo il caso di attribuzione ad un rappresentante, per la quale è necessaria l’unanimità.
  2. Sui temi tecnici specifici, afferenti un’Area tematica, il Coordinatore delegherà ad esprimere all’esterno la posizione e il pensiero dell’Associazione il corrispondente Referente di Area tematica, salvo casi da sottoporre all’esame dell’Assemblea.
  3. Il Coordinatore presiede, salvo assenza o impedimento, l’Assemblea. Il Coordinatore ha la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell’associazione.

 

Articolo 11

(Referenti d’Area tematica, Segretario-Tesoriere – Direttore)

  1. Nella prima seduta dell’Assemblea successiva alla costituzione vengono definite le Aree tematiche e conseguentemente eletti i Referenti di Area tematica.
  2. Il Segretario-Tesoriere e i Referenti di Area tematica sono eletti dall’Assemblea tra i Presidenti degli Ordini e Collegi aderenti. Essi durano in carica tre anni e decadono secondo quanto stabilito all’articolo 10 per il Coordinatore.
  3. Il Segretario-Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e ne sottoscrive i verbali insieme al Coordinatore. Cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee, nonché il libro degli Associati.
  4. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa e la contabilità della Associazione. Redige l’inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni dell’Assemblea.
  5. Il Direttore, ove nominato, ha il potere allo stesso conferito dall’Assemblea ed una durata parimenti disciplinata dall’atto di conferimento.

Articolo 12

 (Revisore dei conti)

  1. Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea.
  2. Il Revisore dei conti dura in carica due anni, può essere revocato solo per giusta causa ed è rieleggibile. L’emolumento è fissato per i due anni dall’Assemblea.
  3. Il Revisore dei conti vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

 

Articolo 13

(Fondo comune – Contributi)

  1. Il fondo comune è costituito a norma di legge.
  2. L’esercizio è corrispondente all’anno solare.
  3. Ogni Associato alla Associazione è tenuto alla corresponsione di un contributo ordinario annuale, salvo eventuali esoneri o riduzioni deliberate dall’Assemblea ordinaria. L’ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali è stabilito dall’Assemblea ordinaria precedentemente o in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo di cui all’articolo art. 7, comma 1, lett. a) del presente Statuto ed è così ripartito:
  4. a) il quaranta per cento (40%) del contributo complessivo annuo è ripartito in quote uguali tra tutti i Consigli Nazionali Associati;
  5. b) il sessanta per cento (60%) è ripartito tra i Consigli Nazionali Associati in funzione del numero del rispettivi iscritti, che viene rilevato al 31 dicembre di ciascun anno. Il contributo di cui al comma 3, punto a) può essere ridotto con delibera dell’Assemblea per i Consigli nazionali rappresentanti meno di 5000 iscritti.
  6. Nel corso dell’esercizio l’Assemblea straordinaria può deliberare il versamento di contributi speciali, la cui ripartizione avviene secondo i criteri indicati al precedente comma 3.
  7. Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
  8. L’Assemblea approva il bilancio preventivo entro il 31/12 di ogni anno solare, salvo eventi eccezionali.
  9. La disciplina dei contributi attualmente utilizzata sarà efficace fino alla data di adozione di un regolamento interno deliberato dall’assemblea che disciplinerà tutti gli aspetti relativi ai contributi degli associati.

Articolo 14

(Comitato consultivo)

  1. L’Assemblea può istituire un comitato consultivo con funzioni di studio e supporto organizzativo, strategico e politico all’Assemblea. Possono far parte di tale comitato tutti i componenti dell’Assemblea e rappresentanti di associazioni, organismi, ordini e collegi, professioni anche non ordinistiche, sindacati professionali, casse di previdenza e, in genere, soggetti giuridici aventi la finalità di tutelare diritti ed interessi dei professionisti italiani.

Articolo 15

(Clausola di mediazione)

1. Ogni controversia nascente tra gli associati, ovvero tra gli associati e l’associazione, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all’esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi davanti all’Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove il giudizio ovvero da parte di chi, chiamato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi prenda parte, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, con solidarietà attiva a favore delle altre parti.